Superbonus 110%

Che cos’è?

Introdotto dal Decreto Rilancio (art. 119 del D.L. n. 34/2020), il Superbonus consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi in ambito di efficienza energetica e miglioramento antisismico di condomini, abitazioni private e aziende, inclusi l’installazione di impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Il Superbonus 110% si affianca alle detrazioni già in vigore dell’Ecobonus e Sismabonus per gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio.

A chi è rivolto?

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
  • istituti autonomi case popolari (IACP) o altri enti con stesse finalità di “in house providing”
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • ONLUSassociazioni di volontariato
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, solo per lavori su immobili o parti di essi adibiti a spogliatoi
  • soggetti IRES solo per interventi trainanti che interessano parti comuni in edifici condominiali

Interventi agevolati

Gli interventi che possono usufruire del Superbonus si distinguono in “interventi principali o trainanti”, necessari ed indispensabili per l’ottenimento del beneficio fiscale al 110%, e in “interventi aggiuntivi o trainati” che possono beneficiare della detrazione solo se eseguiti  insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, sostituzione impianti di climatizzazione invernale o riduzione rischio sismico.

Interventi trainanti

• interventi di isolamento termico su involucri (es: cappotto termico)

• sostituzione impianti di climatizzazione invernale su parti comuni, edifici unifamiliari o su unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

• interventi antisismici

Interventi trainati

• interventi di efficientamento energetico

• installazione impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo

• infrastrutture di ricarica veicoli elettrici

• interventi di eliminazione barriere architettoniche

Il Superbonus 110% si applica ad interventi effettuati su:

  • Impianti

    Sostituzione di caldaia a gas metano/gpl o pompa di calore
    Installazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia
    elettrica utilizzando la luce solare
    Installazione di accumulatore per immagazzinare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico
    Installazione colonnina elettrica

  • Serramenti

    Sostituzione serramenti
    Sostituzione cassonetti coibentati
    Sostituzione di scuri
    Sostituzione portoncino d’ingresso

  • Cappotto

    Fornitura di isolamento termico a cappotto di pareti esterne

  • Tetto

    Coibentazione termica del tetto

Proroga Superbonus 110%

La detrazione fiscale del Superbonus 110% è valida per i lavori effettuati dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, con possibilità di proroga sino al 31 dicembre 2022 per tutti gli interventi che al 30 giugno 2022 siano completati per il 60%.
La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti richiedenti. In particolare, il Superbonus si applica alle spese sostenute:

  • fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure:
    110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
    70% per le spese sostenute nel 2024
    65% per le spese sostenute nel 2025

per i condomìni e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da 2a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.

  • fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
  • fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti con stesse finalità sociali su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
    Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.

Come beneficiarne?

La detrazione del Superbonus va ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla detrazione diretta, è possibile optare alternativamente tra:

sconto in fattura: un contributo anticipato, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, praticato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.

cessione del credito: trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.

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