Che cos’è?
Introdotto dal Decreto Rilancio (art. 119 del D.L. n. 34/2020), il Superbonus consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi in ambito di efficienza energetica e miglioramento antisismico di condomini, abitazioni private e aziende, inclusi l’installazione di impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Il Superbonus 110% si affianca alle detrazioni già in vigore dell’Ecobonus e Sismabonus per gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio.


A chi è rivolto?
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
- istituti autonomi case popolari (IACP) o altri enti con stesse finalità di “in house providing”
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- ONLUS e associazioni di volontariato
- associazioni e società sportive dilettantistiche, solo per lavori su immobili o parti di essi adibiti a spogliatoi
- soggetti IRES solo per interventi trainanti che interessano parti comuni in edifici condominiali
Interventi agevolati
Gli interventi che possono usufruire del Superbonus si distinguono in “interventi principali o trainanti”, necessari ed indispensabili per l’ottenimento del beneficio fiscale al 110%, e in “interventi aggiuntivi o trainati” che possono beneficiare della detrazione solo se eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, sostituzione impianti di climatizzazione invernale o riduzione rischio sismico.
Interventi trainanti
• interventi di isolamento termico su involucri (es: cappotto termico)
• sostituzione impianti di climatizzazione invernale su parti comuni, edifici unifamiliari o su unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
• interventi antisismici
Interventi trainati
• interventi di efficientamento energetico
• installazione impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
• infrastrutture di ricarica veicoli elettrici
• interventi di eliminazione barriere architettoniche
Il Superbonus 110% si applica ad interventi effettuati su:
-
Impianti
Sostituzione di caldaia a gas metano/gpl o pompa di calore
Installazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica utilizzando la luce solare
Installazione di accumulatore per immagazzinare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico
Installazione colonnina elettrica -
Serramenti
Sostituzione serramenti
Sostituzione cassonetti coibentati
Sostituzione di scuri
Sostituzione portoncino d’ingresso -
Cappotto
Fornitura di isolamento termico a cappotto di pareti esterne
-
Tetto
Coibentazione termica del tetto
Proroga Superbonus 110%
La detrazione fiscale del Superbonus 110% è valida per i lavori effettuati dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, con possibilità di proroga sino al 31 dicembre 2022 per tutti gli interventi che al 30 giugno 2022 siano completati per il 60%.
La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti richiedenti. In particolare, il Superbonus si applica alle spese sostenute:
- fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure:
– 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
– 70% per le spese sostenute nel 2024
– 65% per le spese sostenute nel 2025
per i condomìni e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da 2a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.
- fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
- fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti con stesse finalità sociali su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.
Come beneficiarne?
La detrazione del Superbonus va ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla detrazione diretta, è possibile optare alternativamente tra:
• sconto in fattura: un contributo anticipato, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, praticato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.
• cessione del credito: trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.